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Diritto 11 Febbraio 2021

Difetto di procura e notifica del decreto ingiuntivo

Nessuna norma impone la contestualità degli atti, che possono procedere per vie separate.

La questione riveste particolare importanza laddove non sembra esserci uniformità di pronunce intervenute sul tema. In buona sostanza, occorre verificare le conseguenze discendenti dall'omessa o irregolare notifica della procura alle liti unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo. Al riguardo, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 20073/2017, ha escluso qualsivoglia conseguenza pregiudizievole per la validità della notifica, nell'ipotesi in cui non venga allegata la procura alle liti. In particolare, il Tribunale capitolino ha stabilito che, con riguardo al decreto ingiuntivo depositato per via telematica, l'art. 10 D.P.R. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea va depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico. L'art. 20 D.Lgs. 82/2005 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede, inoltre, che: l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi...

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