Diritto privato, commerciale e amministrativo 19 Gennaio 2026

Diffamazione e critica politica: limiti al risarcimento danni

Il legittimo esercizio del diritto di critica, anche in ambito politico, è sempre condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto necessario per il pubblico interesse.

In una delle prime sentenze dell’anno, la Cassazione civile sez. I, 6.01.2026, n. 282 è intervenuta sui limiti dell’esercizio del diritto di critica. Il fatto accaduto è il seguente: Ci.Ma. evocava in giudizio Pa.Ta. già sindaco del Comune di C. all'epoca dei fatti, e il medesimo ente locale, onde ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza della pubblicazione, sul sito internet istituzionale del Comune, di una lettera aperta, fatta distribuire anche ai cittadini, di contenuto asseritamente diffamante, giacché erano stati attribuiti alla sua persona specifici illegittimi comportamenti che, in tesi attorea, erano tali da screditarne il nome, l'immagine, la reputazione, l'onore, il decoro e la professionalità.
Mentre il Tribunale riteneva che fosse stato superato il limite di qualunque esimente laddove, all'interno della lettera, erano state menzionate assunzioni clientelari da parte del Ci.Ma., e quindi accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il Pa.Ta. e il Comune di C., in via solidale, al pagamento in favore del Ci.Ma. della somma di 5.000 euro, oltre accessori e spese; invece, la Corte d’appello era stata di contrario avviso. Infatti, aveva ritenuto che lo scritto percepito come diffamatorio dal Ci.Ma. si inseriva nell'aspro dibattito politico innescatosi durante il mandato elettorale del sindaco Pa.Ta. che aveva visto protagonista il Ci.Ma. nel ruolo di leader politico e di opinione della comunità locale.

Il giudizio è pervenuto dinanzi la Cassazione, che ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’Appello. Ciò, in primo luogo, perché l'esercizio del diritto di critica, quand'anche di carattere politico, non giustifica qualsiasi affermazione dispregiativa che costituisca un'offesa gratuita, come tale priva della finalità di pubblico interesse, e trasmodi nell'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o a evocarne una pretesa indegnità personale.

Il legittimo esercizio della critica politica può costituire un'esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione quando, pur contemplando toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non trascenda in un attacco personale e nella pura contumelia e non leda il diritto altrui all'integrità morale. Il legittimo esercizio del diritto di critica, anche in ambito politico, è pur sempre condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.

Se la critica politica si fonda, poi, sull'attribuzione di una precisa condotta di carattere criminoso e tutta da verificare, il contesto politico in cui la critica è pronunciata non modifica i limiti a cui la stessa deve di per sé sottostare. In quest'ultimo caso l'esercizio del diritto di critica è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa qualora, oltre al rispetto dei limiti della continenza verbale e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica, sussista anche la condizione della verità oggettiva, anche soltanto putativa, dei fatti attribuiti alla persona offesa, requisito che richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato.