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Diritto 22 Luglio 2022

Differente qualificazione giuridica delle dichiarazioni rese alla P.G.

Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria sono soggette a un differente regime di utilizzabilità, nel cui ambito va sempre rigorosamente salvaguardata la posizione dell’indagato, con tutte le garanzie spettanti.

Nel corso delle attività di verifica, quando ci si relaziona con gli organi di controllo, si deve porre particolare attenzione alle dichiarazioni che vengono volontariamente rese dal contribuente e anche alle modalità con cui queste vengano concretamente acquisite. Il rispetto di determinate metodiche procedurali, qualora attengano a informazioni che confluiranno in un procedimento penale per frode fiscale, rappresenta uno degli aspetti difensivi di maggiore importanza. Si tenga presente che l’eventuale violazione di norme processuali comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni irritualmente acquisite e che nel contempo sono poste alla base dei presupposti che sorreggono l’incriminazione penale. Sul tema si è pronunciata la Cassazione, III Sez. Pen., con la sentenza 17.06.2022, n. 23639. Nello specifico il tema della controversia riguardava in via meramente incidentale la qualificazione dell’atto di assunzione di informazioni e loro conseguente utilizzabilità nel contesto del procedimento penale. La controversia verteva nello specifico sulla definizione della linea di discrimine tra dichiarazioni spontanee rese dall’indagato ai sensi dell’art. 350, c. 7, c.p.p. che, com’è noto, sono rese anche in assenza delle garanzie sancite dall’art. 64 c.p.p. e le sommarie informazioni assunte su iniziativa della Polizia giudiziaria. Nel caso in esame, le informazioni sono state rese dal...

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