Occorre distinguere l’istituto della contumacia da quello della mera assenza, che assume, peraltro, una portata ben più limitata del primo, trattandosi semplicemente della diserzione della prima e/o delle successive udienze.
Diverso presupposto dell’assenza, contrariamente alla contumacia, è l’avvenuta costituzione della parte. Per tale ragione può essere bilaterale, cioè entrambe le parti possono essere assenti e, in tali casi, si procederà ai sensi dell’art. 181, c. 1, c.p.c. La parte viene comunque considerata presente in ossequio al principio per cui la diserzione delle udienze non modifica le regole ordinarie del procedimento, escludendosi, pertanto, l’applicazione della normativa inerente alla contumacia, dove il contumace, peraltro, fintanto che non si costituisca in giudizio non potrà interagire con il giudice né con le controparti.
Conformemente a granitica giurisprudenza sul punto, la costituzione del convenuto si effettua per mezzo del deposito in cancelleria del fascicolo di parte contenente la comparsa di costituzione, la procura e i documenti posti a corredo dello scritto difensivo. In mancanza di tale adempimento la sola comparizione in udienza del difensore, ancorché munito di procura, non è idonea a impedire la dichiarazione di contumacia della parte (Cass. 3586/2006).
I due istituti in esame, però, risultano in parte sovrapponibili, considerata la rilevanza della manifesta inattività delle parti sia per l’assenza sia per la contumacia. La differenza è, però, evidente dall’analisi degli artt. 181 e 290 c.p.c., che disciplinano, rispettivamente,...