Imposte dirette 21 Novembre 2024

Differenze di cambio: eliminato il divario civilistico-fiscale

L’art. 9 dello schema di decreto Irpef-Ires introduce in ambito Ires una significativa semplificazione operativa per i soggetti solari già per il periodo d’imposta 2024. Infatti, è prevista l’eliminazione dell’attuale irrilevanza fiscale delle differenze di cambio.

Normativa attuale - In linea generale, le differenze di cambio da valutazione sono generate dalla differenza positiva o negativa esistente tra il valore del credito o debito convertito al tasso di cambio del giorno di effettuazione dell’operazione e il valore del credito o debito convertito con il tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio. Ai fini civilistici-contabili, l’art. 2426, c. 1, n. 8-bis c.c. prevede la necessità di:- iscrivere le attività e passività monetarie in valuta in base al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio (si ricorda che sono considerati elementi monetari i crediti e i debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito);- imputare a conto economico gli utili o perdite su cambi;- accantonare l’eventuale utile netto in un’apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.Viceversa, ai fini fiscali, l’attuale art. 110, c. 3 del Tuir prevede l’irrilevanza della valutazione di crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli a essi assimilati in valuta effettuata secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio (da questa irrilevanza sono escluse le differenze di cambio sulla valuta in cassa e sui saldi dei conti correnti in valuta. Si veda circolare Assonime n. 24/2006). In considerazione di quanto sopra:- gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta concorrono a formare il reddito al momento del relativo realizzo ovvero...

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