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Imposte dirette 18 Giugno 2026

Differenziale acquisto crediti d’imposta professionisti

Il correttivo Omnibus della riforma fiscale supera la lettura più rigida dell’onnicomprensività: per i crediti acquistati a sconto dai professionisti rileva solo il margine effettivo, non l’intero valore nominale compensato.

Con l'approvazione in prima lettura del cosiddetto correttivo Omnibus avvenuta lo scorso 10.06.2026, il tema dell'acquisto di crediti d'imposta da parte dei professionisti torna a fare discutere. Negli anni del Superbonus e dei bonus edilizi in generale, molti professionisti hanno fatto acquisti di crediti fiscali da soggetti terzi, spesso a prezzi sensibilmente inferiori al valore nominale. Il margine che ne derivava, la differenza tra quanto si pagava e quanto si poteva effettivamente compensare, era ed è il punto centrale del problema fiscale. Per anni non c'era una risposta chiara. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 472/2023, si era espressa in modo favorevole al contribuente: quel differenziale positivo, in assenza di una norma espressa che lo attraesse nel reddito professionale, non concorreva al reddito di lavoro autonomo. Una lettura ragionevole, anche se già allora non tutti erano convinti che fosse destinata a durare. Poi è arrivato il D.Lgs. 192/2024, e con esso la modifica dell'art. 54 del Tuir. La riforma ha introdotto, con effetto dal periodo d'imposta 2024, il principio di onnicomprensività nel lavoro autonomo, mutuandolo per certi versi dall'impostazione già nota nel reddito d'impresa. Il risultato pratico? Secondo la risposta dell'Agenzia n. 171/2025, anche il valore nominale del credito acquistato e il relativo costo di acquisto diventavano componenti del reddito professionale. Positivi e negativi. Con tutto quello che ne...

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