In una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma (sentenza 7.02.2025, n. 60) è dato testualmente rinvenire: L’art 68 D.L. 18/2020 (emesso in periodo Covid) che l’ente locale ritiene applicabile al caso in esame dispone al c. 1 che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza dal 8.03.2020 al 31.08.2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. ... Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 D.Lgs. 159/2015. Nel secondo comma, per la parte che qui interessa è statuito che le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle ingiunzioni di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 emesse dagli enti territoriali. Questo articolo riguarda, quindi, la fase della riscossione per la quale detta norma dispone la sospensione dei versamenti tributari dall’8.03.2020 sino al 31.08.2021 ... il comma 2 prevede che si applichino le disposizioni di cui all’art. 12 D.Lgs. 159/2015. Per questa fattispecie il periodo di sospensione dei termini di versamento è durato dall’8.03.2020 al 31.08.2021, quindi per complessivi 542 giorni e non gli 85 giorni previsti per gli atti di accertamento (tesi sostenuta dalla contribuente). ... Il collegio ritiene pertanto che con riferimento agli avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi nel 2019, l’ingiunzione poteva essere notificata sino al 25.06.2024, rendendo la notifica effettuata il 6.11.2023...