Il 30.05.2019 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare n. 5066, volta a fornire alcuni essenziali chiarimenti sull'impatto e le interferenze che le diverse conciliazioni in sede protetta potrebbero avere in seno al procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa.
Quest'ultima, come noto, rappresenta un istituto introdotto dal D.Lgs. 124/2004 grazie al quale viene attribuita al datore di lavoro la possibilità di effettuare, in favore dei lavoratori, il pagamento di crediti patrimoniali derivanti da violazioni di legge o contrattuali.
In tal caso l'ispettore diffida la parte datoriale a corrispondere al dipendente le somme dovute entro un certo termine.
Il soggetto ispezionato, una volta ricevuta la diffida, ha innanzi a sé 2 strade: può adempiere corrispondendo le somme indicate in diffida, oppure promuovere un tentativo di conciliazione, nella forma monocratica, presso la sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro.
In questa seconda ipotesi, ove mai dovesse essere raggiunto un accordo, risultante da verbale sottoscritto tra le parti, il provvedimento di diffida perderebbe efficacia e le eventuali rinunzie o transazioni contenute nell'accordo medesimo diventerebbero valide ed inoppugnabili ai sensi dell'art. 2113 C.C.
Quello appena descritto costituisce il normale iter conciliativo che dovrebbe verificarsi in seno alla procedura di diffida accertativa. Cosa accade,...