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Lavoro
29 Marzo 2021
Diffida accertativa e inadempimento contrattuale
Con la nota 441/2021 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene sull'argomento per crediti patrimoniali a seguito dell'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro da parte datoriale e della conseguente decurtazione della retribuzione.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 17.03.2021, n. 441, ha chiarito che i crediti patrimoniali derivanti dalla unilaterale riduzione dell'orario di lavoro da parte datoriale trovano una collocazione giuridica diversa dalle ipotesi normate dall'art. 12 D.Lgs. 124/2004 di competenza dei funzionari ispettivi. Le differenze retributive richieste dal dipendente, derivanti da un atto unilaterale di riduzione dell'orario da parte del datore di lavoro, non sono diretta conseguenza della prestazione lavorativa ma traggono origine da un (eventuale) inadempimento contrattuale ex art. 1218 C.C. Siamo, pertanto, dinnanzi a crediti di natura risarcitoria, che esulano dall'ordinario ambito di applicazione della diffida accertativa di competenza degli ispettori del lavoro.
Il comportamento, infatti, è ascrivibile al datore di lavoro che unilateralmente, in violazione della obbligatoria forma scritta, riduce l'orario di lavoro e di conseguenza il trattamento economico spettante al dipendente. Trattasi evidentemente di un inadempimento contrattuale che impedisce al lavoratore di rendere a pieno la sua prestazione e di riceverne quanto contrattualmente previsto.
La posizione assunta dall'Ispettorato coincide con il parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota 15.03.2021, n. 2110) ed è confortata da recenti pronunciamenti della Suprema Corte. La Cassazione, infatti, con la sentenza...