Diritto del lavoro e legislazione sociale 05 Febbraio 2024

Diffida accertativa ed esigibilità del credito

Con la nota 21.12.2023, n. 2414, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto ancora una volta rispetto all’istituto della diffida accertativa nel caso in cui l’azienda abbia in atto una procedura di fallimento e sovraindebitamento.

L’art. 12 D.Lgs. 124/2004 prevede che: “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”. Decorsi i termini per istaurare il tentativo di conciliazione o della promozione del ricorso, il provvedimento acquista efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12, c. 3. L’INL viene chiamato a precisare se è possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa in caso di fallimento del datore di lavoro o di attivazione di procedure da sovraindebitamento, difettando il requisito dell’esigibilità. L’Ispettorato ribadisce la validità degli orientamenti del Ministero del Lavoro esplicitati con la nota 19.03.2015, n. 4684 e con l’interpello n. 2/2018, a seguito delle modifiche apportate all’art. 12 D.Lgs. 124/2004 dall’art. 12-bis D.L. 76/2020. In particolare, è stato affermato che la diffida adottata dal personale ispettivo acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun provvedimento ulteriore: trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto; in caso di...

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