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Imposte dirette 01 Ottobre 2026

Digital service tax, sì all’integrativa ma il credito non si compensa

L’imposta sui servizi digitali si può correggere con la dichiarazione integrativa dell’art. 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998, ma il credito che ne emerge non è compensabile in F24: va chiesto a rimborso oppure riportato all’anno successivo.

Con il principio di diritto 22.09.2026, n. 2 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato una lacuna pratica avvertita da tempo dai grandi gruppi digitali, ovvero la possibilità di correggere una dichiarazione sull’imposta sui servizi digitali già presentata. Com’è noto, l’imposta sui servizi digitali, introdotta dall’art. 1, cc. 35-50 della legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), colpisce con aliquota proporzionale (previo realizzo di ricavi complessivi in misura non inferiore a 750 milioni di euro) i ricavi derivanti da 3 categorie di servizi digitali, ovvero:- la veicolazione di pubblicità mirata agli utenti dell’interfaccia;- la messa a disposizione di interfacce digitali multilaterali che mettono in contatto gli utenti anche per facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;- la trasmissione di dati raccolti dall’interfaccia.Il quesito nasce perché la disciplina primaria tace sul punto e le modalità applicative sono demandate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 15.01.2021, n. 13185, che al punto 6.3 richiama, in quanto compatibili, il D.P.R. 322/1998 sulla dichiarazione dei redditi. Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, poiché l’art. 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998 consente di correggere errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa e la disciplina relativa all’imposta sui servizi digitali non esclude espressamente questa possibilità, non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione nel...

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