L'Inail può concedere, ex art. 2, c. 11 L. 389/1989, in caso di difficoltà economica dell’azienda, una rateazione in fase amministrativa, ovvero per i debiti non ancora iscritti a ruolo, fino a un massimo di 24 rate mensili.
Con la L. 389/1989 e la L. 388/2000, il Ministero del Lavoro può autorizzare rateazioni fino a 36 mesi e, unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, fino a 60 mesi. In queste ipotesi è previsto un iter istruttorio diverso a cura delle strutture territoriali competenti.
La rateazione riguarda:
debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o di evasione;
debiti per i contributi scaduti;
debiti per i contributi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento; in questo caso l’istanza deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento, altrimenti non saranno più contributi correnti ma contributi scaduti;
debiti per i quali è stata comunicata la facoltà del pagamento del premio in 4 rate ovvero i premi e interessi scaturiti in fase di autoliquidazione Inail.
L’istanza di dilazione viene richiesta, come indicato nella circolare Inail 29.07.2019, n. 22, accedendo al sito Inail - Servizi online - Denunce - Istanza di Rateazione. All’atto della presentazione della dilazione non è richiesto alcun pagamento in acconto.
L’istanza viene accolta alle seguenti...