Un piccolo imprenditore agricolo adiva il Tribunale chiedendo l'omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento con previsione di un pagamento dilazionato di un credito ipotecario in 5 anni. Tuttavia, il Tribunale negava d'ufficio l'omologazione dell'accordo rilevando che, ai sensi dell'art. 8, c. 4 L. 3/2012, la proposta di accordo può contemplare una moratoria fino a un anno, purché in continuazione dell'attività d'impresa, ma non come quella nei termini proposti dall'istante di 5 anni.
Per questo, l'imprenditore agricolo impugnava il decreto di rigetto davanti alla Corte di Cassazione la quale accoglieva il ricorso.
Nelle motivazioni, la Corte ricordava di aver già chiarito che negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, c. 4 L. 3/2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ai creditori la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834/2019).
Secondo la Cassazione, a tale principio andava data continuità, non essendo dirimente evocare l'antecedente sentenza n. 4451/2018, poiché in quel caso dalla motivazione si evinceva che era mancato il consenso del ceto creditorio: la dilazione di pagamento, in tale contesto, non determinava un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori.
Come già affermato dalla Cassazione (sent. n. 17834/2019), neppure le eventuali perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di un'illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero, tali proposte non sono di per sé ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento (liquidazione).
