L'art. 8, c. 4 L. 3/2012 stabilisce che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione di beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23.02.2018, n. 4451, ha evidenziato che tale norma, nel prevedere un termine di decadenza non superiore a un anno per la soddisfazione del creditore ipotecario capiente, sancisce una regola di natura sostanziale e non processuale, sicché deve ritenersi preclusa al proponente una dilazione superiore in mancanza di esplicito consenso del creditore.
La pronuncia richiamata è stata implicitamente confermata di recente (sent. n. 17834/2019) per la diversa fattispecie dell'accordo di composizione della crisi. La Suprema Corte ha evidenziato che, benché nelle procedure di sovraindebitamento il pagamento dei privilegiati, analogamente a quanto avviene nei procedimenti concorsuali c.d. “maggiori”, deve essere di regola integrale e non dilazionato, deve, tuttavia, darsi atto della presenza, all'art. 8, c. 4, di una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 186-bis, c. 2. lett. c) L.F. sul concordato in continuità, norma da cui comunemente si ricava che, in caso di piani che prevedano la conservazione nel patrimonio dei beni su cui grava la prelazione, il debitore ha una duplice...