Accertamento, riscossione e contenzioso 27 Novembre 2023

Dilazione dei ruoli, legittimo l’ammortamento alla francese

Per la Cassazione l’applicazione del metodo a rate costanti può ritenersi “norma generale” estensibile a tutte le rateizzazioni fiscali quali forme sostanziali di riscossione delle entrate tributarie. 

L’art. 19 D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente che versa in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. Tale dilazione, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà, può arrivare fino a 120 rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per “comprovata e grave situazione di difficoltà” quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: accertata impossibilità di eseguire il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario; solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Riguardo al numero delle rate, fermo restando il limite massimo (72) previsto dall’art. 19, c. 1 D.P.R. 602/1973, lo stesso dovrà essere stabilito tenendo conto dell’importo non inferiore a 50 euro di ciascuna rata, limite derogabile esclusivamente in situazioni di comprovata indigenza. La data di scadenza della prima rata deve essere fissata in modo che il contribuente possa disporre di almeno 8 giorni lavorativi per effettuare il pagamento (direttiva Equitalia 27.03.2008, n. 12). Su richiesta, il piano di rateazione può prevedere, in luogo di rate costanti, rate...

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