HomepageDirittoDilazione del pagamento dei crediti prelatizi per sovraindebitamento
Diritto
16 Dicembre 2019
Dilazione del pagamento dei crediti prelatizi per sovraindebitamento
Negli accordi di ristrutturazione e nei piani del consumatore è possibile prevedere il rinvio del saldo anche oltre il termine di un anno dall'omologazione.
In base all'art. 7, c. 1 L. 3/2012, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. La norma consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
Il punto esaminato, nel caso in esame, dalla Cassazione civile, sez. I, sent. 3.07.2019, n. 17834, riguarda la L. 3/2012, art. 8, c. 4, secondo cui i crediti privilegiati possono essere soddisfatti nel termine massimo di un anno, nel caso della procedura di accordo in continuità d'impresa. Questa norma, però, sembra essere...