La L. 3/2012, che disciplina la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevede all'art. 8, c. 4, che i crediti privilegiati devono essere soddisfatti nel termine massimo di un anno dall'omologa del piano. Secondo parte della giurisprudenza di merito, in materia di soddisfacimento del creditore ipotecario nel procedimento in esame, la fattispecie di cui all'articolo appena richiamato troverebbe applicazione solo nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario fosse già risolto, non anche invece nel caso che il consumatore si proponesse di onorare il mutuo secondo le originarie scadenze.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 3.07.2019, n. 17834, si è pronunciata in merito al ricorso presentato contro una sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che aveva rigettato il reclamo proposto dal consumatore avverso la mancata accettazione della domanda di omologazione del piano di composizione della crisi, atteso che all'interno del piano era previsto il pagamento dilazionato di un credito ipotecario vantato da un istituto bancario. Nel caso in esame, secondo il Tribunale, l'art. 8, c. 4 L.F. non troverebbe applicazione in quanto, anche ammettendo l'ipotesi di un'interpretazione analogica della moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati prevista per il concordato preventivo, tale opzione non poteva riguardare il caso, non ricorrente nella specie, della proposta di accordo con...