L’art. 19 del Collegato Lavoro (L. 203/2024) ha aggiunto il c. 7-bis all’art. 26 D.Lgs. 151/201, prevedendo, a decorrere dal 12.01.2025, che: “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro... Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo...”.Rispetto a questo il Ministero del Lavoro, con la circolare 27.03.2025, n. 6, ha precisato che i 15 giorni debbano intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal Ccnl, e costituiscono il termine legale minimo perché il datore possa darne specifica comunicazione all’ITL. A differenza della norma, che non prevede alcuna condizione di “miglior favore”, secondo il Ministero, nel caso in cui il Ccnl applicato preveda un termine diverso, lo stesso trova applicazione ove sia superiore (derogabilità in melius).Con ulteriore risposta al CNO del 10.04.2025, peraltro, il Ministero ha confermato tale orientamento (pur dichiarandosi disponibile a rivedere tale posizione nel caso di consolidate interpretazioni giurisprudenziali difformi), mentre con una Faq del 24.06.2025 ha ribadito come le disposizioni del Ccnl sulle assenze...