Diritto del lavoro e legislazione sociale
22 Dicembre 2025
Dimissioni in apprendistato: quando il lavoratore paga
La sentenza del Tribunale di Roma 28.10.2025, n. 10843 stabilisce la validità delle clausole di rimborso della formazione nei contratti di apprendistato in caso di dimissioni anticipate senza giusta causa.
La sentenza in oggetto affronta un tema rilevante per chi lavora con contratti di apprendistato professionalizzante: la legittimità delle clausole che prevedono il rimborso delle spese di formazione quando il lavoratore si dimette prima del termine pattuito, senza giusta causa e senza rispettare i termini di preavviso. Il caso riguarda 2 lavoratori assunti con apprendistato di durata triennale, finalizzato al conseguimento di qualifiche professionali specifiche. Entrambi hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo formativo, senza invocare motivi di giusta causa e senza garantire il periodo di preavviso previsto dal contratto. L’azienda ha richiesto il rimborso delle somme corrispondenti alle giornate di formazione erogate, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso non rispettato. Il Giudice ha accolto integralmente le richieste dell’azienda.Autonomia contrattuale e tutela dell’investimento formativo - La sentenza chiarisce che il recesso del lavoratore durante il periodo di apprendistato costituisce un diritto potestativo disponibile, sul quale le parti possono liberamente pattuire limiti economici. La clausola di rimborso delle spese formative viene inquadrata come strumento legittimo per tutelare l’investimento sostenuto dall’azienda, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti.Il primo requisito riguarda la prova del costo formativo reale. Il Tribunale sottolinea che la clausola regge quando l’impresa dimostra di aver effettivamente...