Diritto del lavoro e legislazione sociale 26 Gennaio 2026

Dimissioni in apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo

Un caso di dimissioni, senza giusta causa o giustificato motivo, da parte di un apprendista: possibili conseguenze.

Il contratto di apprendistato, come definito ex art. 41 D.Lgs. 81/2015, “è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani”. Il tipo contrattuale, che si declina in 3 distinte tipologie, è normalmente praticato nella forma di apprendistato professionalizzante secondo il disposto ex art. 44 della normativa citata; l’aspetto dirimente, che qualifica il rapporto, si manifesta nell’obbligo formativo dovuto dal datore al lavoratore. Un onere che, senza dubbio, oltre a fornire all’azienda l’opportunità di plasmare la professionalità di un giovane lavoratore, comporta anche un reale costo economico. Nasce così l’eventualità, di parte datoriale, di voler proteggere tale suo investimento, cosa che potrebbe essere praticata inserendo, nel corpo del contratto di lavoro, una clausola penale per il caso di dimissioni del lavoratore. Con tale disposto, in sostanza, si cerca di tutelare l’investimento effettuato a fronte di un recesso del lavoratore. Ma, ci si chiede, è praticabile una tale disposizione? Una risposta, sia pur da contestualizzare al caso che valuteremo, ci giunge dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 10843/2025, interessatosi appunto a detto tema.La causa, all’attenzione del Giudice di merito, riguarda 2 apprendisti che hanno inviato le loro dimissioni dopo avere fruito, nel tempo, dell’erogazione di specifici corsi di formazione professionale. Il datore di lavoro chiede ai dimissionari un...

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