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Lavoro
08 Novembre 2023
Dimissioni: la Cassazione conferma la necessità di forma telematica
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 26.09.2023, n. 27331, conferma la necessità di procedere all’inoltro telematico delle dimissioni tramite i canali predisposti, a pena di inefficacia.
Com’è noto, l'art. 26 D.Lgs. 151/2015 prevede che “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali”. Da tale disposizione, restano escluse le ipotesi individuate dall’art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001, ovvero la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale; dimissioni che, nei predetti casi, devono essere “convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio”, tenendo presente che “A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Con l’ordinanza 26.10.2023, n. 27331 la Corte di Cassazione conferma che le disposizioni sopra richiamate devono essere applicate alle dimissioni rilasciate nel periodo di vigenza del D.Lgs. 151/2015, le quali devono...