Come noto, l’art. 19 L. 203/2024 ha introdotto, all’interno dell’art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche), il c. 7-bis prevedendo la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata. Rispetto a questo e discostandosi da quanto contenuto nel messaggio 19.02.2025, n. 639 nel quale si affermava che “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine ... il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale ... (INL)”, adesso l’Inps riconosce il carattere facoltativo della procedura: con tale nuova disposizione, infatti, viene data al datore la possibilità di ricondurre al comportamento del lavoratore, che si concretizza nell’assenza ingiustificata dal lavoro oltre un determinato termine o periodo, un effetto risolutivo del rapporto di lavoro.In ordine alla corretta interpretazione e attuazione della suddetta novità, l’Istituto richiama e fa propri i contenuti della circolare del Ministero del Lavoro n. 6/2025.Non obbligatorietà della procedura - Secondo il Ministero, l’effetto risolutivo “non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma”: l’Inps, dunque, prende atto di come rientri nella facoltà...