Diritto del lavoro e legislazione sociale 10 Marzo 2025

Dimissioni per fatti concludenti, la toppa e il buco

Con la nota 22.01.2025, n. 579 l’INL fornisce le prime indicazione relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, ex art. 26, c. 7-bis D.Lgs. 151/2015, come modificato dal "Collegato Lavoro" (L. 13.12.2024, n. 203).

La procedura di dimissioni telematiche, introdotta dal D.Lgs. 151/2015, pur avendo l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", ha generato un'inattesa problematica: l'inerzia del lavoratore nel formalizzare le proprie dimissioni. I datori di lavoro, in questi casi, dovevano avviare un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, al fine di poter legittimamente interrompere il rapporto di lavoro. Su richiesta di una parte del mondo imprenditoriale, il legislatore è intervenuto con il più classico degli strumenti, il “Collegato Lavoro”.L’art. 19 L. 203/2024, infatti, ha modificato l'art. 26 D.Lgs. 151/2015, disciplinando le dimissioni per fatti concludenti. Sull’argomento, facendo seguito alla nota 30.12.2024, prot. 9740, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per fornire le prime indicazioni operative, condivise con il Ministero del Lavoro. L’INL, infatti, è il grande protagonista della modifica legislativa, il c. 7-bis, inserito nell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, statuisce che: “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto...

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