Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Gennaio 2025
Dimissioni per fatti concludenti o per giusta causa?
L'art. 19 del Collegato Lavoro introduce la fattispecie della risoluzione per volontà del lavoratore per assenza ingiustificata protratta oltre il termine contrattuale o legale. Quali differenze con le dimissioni per giusta causa?
L'art. 19 del Collegato Lavoro, in vigore dal 12.01.2025, introduce nell'ordinamento giuridico una nuova fattispecie derogatoria alle comuni regole che individuano nella procedura online di cui al D.M. 15.12.2015 le modalità di comunicazione (esclusive e a pena di inefficacia) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.Si tratta dell'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni.Non è qui il caso di soffermarsi sulla nozione di assenza, di assenza ingiustificata, di assenza ingiustificata prolungata oltre i termini contrattuali o legali. Diversamente, quel che preme fare è ben definire ciò che non rientra nella deroga di cui alla fattispecie ex art. 19.In tal senso non sono assimilabili all'assenza ingiustificata e prolungata del lavoratore di cui all'art. 19 del Collegato lavoro le cd. dimissioni per giusta causa previste dall'art. 2119 c.c..A ricordarlo, seppure incidentalmente, è l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 22.01.2025, n. 579.Nel fare il punto sul nuovo obbligo comunicativo verso gli ITL competenti, posto a carico del datore di lavoro, l'Ispettorato così si esprime: “Nell’ipotesi in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall’Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità della...