- dimissioni della madre o del padre che ha fruito del congedo di paternità, entro il compimento del primo anno di vita del figlio;
- risoluzione consensuale derivante dalla procedura di conciliazione obbligatoria dell’art. 7 L. 604/1966, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un datore di lavoro con più di 15 dipendenti, ancora valida nei soli confronti dei lavoratori tutelati dall’art. 18 (ante 7.03.2015);
- risoluzione consensuale determinata in un verbale di conciliazione in sede c.d. “protetta”, in caso di diniego del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- dimissioni per giusta causa: rispetto a ciò, l’Inps, con circolare n. 163/2003, ha riportato le fattispecie che la giurisprudenza ha qualificato come tali: reiterato mancato pagamento della retribuzione; aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni, tali da pregiudicare la vita professionale del lavoratore; notevoli variazioni nelle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda; spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, previste dall’art. 2103 c.c.; comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente; mobbing, consistente in un insieme di condotte vessatorie e reiterate poste in essere da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore.
Analisi delle fattispecie - Premettendo che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento, la norma prevede che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori il subentro (con assunzione di relativi obblighi) ovvero il recesso nei rapporti di lavoro medesimi: nel caso di eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione, tra la data della sentenza dichiarativa e fino alla data di tale comunicazione, le stesse si intendono rassegnate per giusta causa (art. 2119 c.c.) con effetto retroattivo, poiché decorrenti dalla data di apertura della liquidazione giudiziale medesima (e non da quella in cui vengono rassegnate).
Proprio alla luce di questo, in tal caso, la domanda di NASpI, diversamente dal regime ordinario, dovrà essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non da quella di cessazione del rapporto di lavoro.
Medesime considerazioni valgono sia per il recesso del curatore sia per la risoluzione di diritto: più in particolare, nel primo caso, i 68 giorni decorrono dalla data in cui la comunicazione del curatore è pervenuta al lavoratore; nel secondo caso, invece, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto: si sottolinea, a tal fine, che si ha risoluzione di diritto quando, nei 4 mesi successivi alla data di apertura della liquidazione giudiziale, il curatore non abbia comunicato il subentro.
Decorrenza della prestazione - La NASpI decorre:
- dall'8° giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno;
- dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’8° giorno.
In conclusione, si propone una tabella riepilogativa dei casi di recesso che permettono al lavoratore di poter richiedere la NASpI, in presenza, ovviamente, anche degli altri requisiti necessari.
