È fatto noto che le dimissioni del lavoratore dipendente, per essere efficaci, devono essere rassegnate esclusivamente con modalità telematiche, tramite una procedura online come previsto dall’art. 26 D. Lgs. 151/2015 e dal D.M. 15.12.2015. Talvolta accade però che il lavoratore, al mero fine di percepire l’indennità Naspi anche quando non spetterebbe, anziché dimettersi mette in atto comportamenti tali da indurre il datore di lavoro a licenziarlo, obbligandolo così a versare anche il c.d. contributo una tantum di licenziamento.
La questione sul tavolo non è di poco conto, perché prima dell’entrata in vigore della norma che impone un’unica modalità per rassegnare dimissioni efficaci, il recesso volontario del lavoratore poteva essere desunto da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestassero l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si fosse allontanato dal posto di lavoro e non si fosse più presentato per diversi giorni; oggi questo non sembra più possibile. E il caso posto all’attenzione del giudice delle prime cure era proprio questo.
Secondo la ricostruzione processuale dei fatti, la lavoratrice aveva più volte manifestato l'intenzione di non rientrare in servizio dopo le ferie e aveva dichiarato che il suo intento era, semmai, di provocare il recesso datoriale per percepire la Naspi. Tra...