Amministrazione del personale 11 Gennaio 2024

Dimissioni volontarie del lavoratore

L’art. 2118 c.c. prevede che il datore di lavoro e il dipendente possano recedere unilateralmente, dal contratto a tempo indeterminato, purché sia rispettato il preavviso nei termini e nei modi normativamente stabiliti.

Le dimissioni, in generale, devono essere comunicate in forma scritta nei modi e nei tempi previsti dalla normativa nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicato al rapporto, ma per essere efficaci devono essere fatte obbligatoriamente mediante la procedura telematica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 e del D.M. 15.12.2019, in vigore dal 12.03.2015. La procedura telematica garantisce l’identità del lavoratore che manifesta la volontà di porre fine al rapporto di lavoro in forma libera e previene le così dette dimissioni in bianco. La suddetta procedura si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinati, fatta eccezione per le dimissioni rassegnate a titolo esemplificativo: nelle sedi protette come quelle ad esempio dei genitori; durante il periodo di prova; nei rapporti di lavoro domestico; dai tirocinanti; dai dirigenti; nel lavoro marittimo. Nello specifico, il lavoratore dipendente, all’atto delle dimissioni e affinché queste siano efficaci dovrà affidarsi a soggetti abilitati, ad esempio consulenti del lavoro o patronati, o se in possesso dello SPID, procedere con la compilazione nonché con la trasmissione del modulo telematico, avendo cura di inserire, oltre alle generalità delle parti, l’indirizzo PEC del datore di lavoro. Infatti, solo quando il datore di lavoro riceverà il modulo telematico al proprio indirizzo PEC e quindi ne verrà a...

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