Numerose Corti di merito, ancorandosi su una datata e isolata pronuncia della Cassazione (risalente al 2018) sono giunte a delle conclusioni poco condivisibili, in termini di ragionevolezza e logica di giudizio, che vedono ribaltare l’onere della prova sull’effettività di un’operazione in capo al contribuente.
Non è sufficiente effettuare un’operazione, documentarla compiutamente con fatturazioni, contratti, pagamenti tracciati, ecc.. Qualora il Fisco ritenga che l’operazione sia presuntivamente inesistente, il contribuente è chiamato a dimostrarne l’effettività.
Si registra sicuramente una evidente asimmetria in materia di onere della prova: l’onere non ricade su chi intende far valere la pretesa erariale, ma sul contribuente che dopo aver effettuato e opportunamente documentato gli estremi di un’operazione si veda contestare la stessa operazione in termini di effettività.
Su tale linea interpretativa, si inserisce anche una pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna Bologna, Sez. X, sentenza 22.04.2024, n. 368.
I giudici Emiliani affermano, senza tanti giri di parole, che in tema di onere della prova, rispetto all'esistenza oggettiva di operazioni finanziarie, spetta al contribuente ai fini della detrazione dell'Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Ad aggravare la...