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Diritto privato, commerciale e amministrativo
27 Dicembre 2023
Diniego fondo perduto Covid: decide il giudice ordinario
Per i procedimenti conseguenti al diniego del provvedimento di concessione del contributo previsto dall’art. 25 D.L. 34/2020 non è prevista la competenza del giudice tributario. Lo chiariscono le Sezioni Unite con la sentenza 14.12.2023, n. 34851.
Il caso trae origine dal rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione al fine di individuare l’organo effettivamente competente nel caso di controversie relative al provvedimento di diniego del contributo previsto dall’art. 25 D.L. 34/2020 (agevolazione a favore dei soggetti colpiti da emergenza epidemiologica Covid 19). Si tratta di una questione di non scarsa rilevanza pratica e astrattamente passibile di 2 diverse soluzioni, che individuano ora nel giudice ordinario, ora nel giudice tributario l’organo giurisdizionale competente in tali casi.
Il procedimento giungeva innanzi ai giudici della Corte di Cassazione ove, rilevata la presenza di un contrasto di giurisprudenza circa la questione di cui sopra, veniva rinviato alle Sezioni Unite per l’individuazione di un principio uniforme di diritto applicabile ai casi futuri.
Il ragionamento effettuato nella pronuncia in esame trae le mosse da una considerazione sulla natura della competenza devoluta al giudice tributario. Si tratta di una competenza di carattere piuttosto specifico, che riguarda la sola materia tributaria con esclusione di tutte le altre.
Come individuare tale materia? In quali casi ci troveremo di fronte a materie che la riguardano?
La Corte effettua tale operazione utilizzando i criteri individuati dalla Corte Costituzionale che ne ravvisano la presenza qualora ricorrano contestualmente 3 diverse condizioni:
la prima riguarda il carattere unilaterale della prestazione,...