La Corte di Cassazione, con sentenza 23.10.2018, n. 26825, ha affermato che è legittimo il licenziamento per giusta causa nei confronti di un soggetto che, titolare di un rapporto di lavoro con un ente pubblico (nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate), ha continuato a svolgere l’attività di curatore fallimentare ed è rimasto iscritto all’Albo dei dottori commercialisti. La Corte di Appello aveva respinto l'appello proposto dal dipendente avverso la sentenza del Tribunale, che a sua volta aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa e la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato, oltre al risarcimento del danno.
Il dipendente pubblico era stato assunto nel marzo del 2011 e nel giugno del 2012 gli era stato contestato di avere svolto, in costanza di rapporto di lavoro, l'attività di curatore fallimentare, di aver compilato e trasmesso tre dichiarazioni fiscali, avvalendosi dell'abilitazione a utilizzare in qualità di professionista il servizio telematico, e di essere rimasto iscritto all'Albo dei dottori commercialisti.
La Corte territoriale ha ritenuto i fatti di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva e ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 18/2002, è inibito al dipendente dell'Agenzia delle Entrate di...