Con riferimento all’elaborazione delle buste paga degli operai edili, mensilmente è previsto anche il calcolo di una maggiorazione dell’imponibile contributivo, ai fini previdenziali e assistenziali (Inps e Inail).Da dove nasce questo obbligo? Il D.Lgs. 314/1997 (art. 6, c. 6), in relazione agli importi e alle prestazioni erogati dalle Casse edili, prevede che “Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15% del loro ammontare”. Tale previsione era già stata in precedenza stabilita dal D.L. 82/1990. Si richiama anche la circolare Inps n. 125/1990.È quindi da intendersi imponibile, oltre alle maggiorazioni dovute per gli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie (18,50%), e alla maggiorazione per riposi annui (4,95%), anche un importo aggiuntivo calcolato in misura pari al 15% delle somme versate alle Casse edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, per tutti gli operai e apprendisti operai.Per il calcolo di detta quota ci si rifà alle istruzioni fornite dall’Inps, mutuandole anche per l’imponibile Inail, come però aggiornate in base alle novità e contribuzioni poi introdotte negli anni successivi.Nello specifico, tutti gli importi versati da...