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Diritto del lavoro e legislazione sociale 26 Agosto 2026

Dipendenti in edilizia: maggiorazione dell’imponibile contributivo

Nelle buste paga degli operai edili deve essere presente una voce di maggiorazione dell’imponibile contributivo. Si propone un riepilogo dell’obbligo.

Con riferimento all’elaborazione delle buste paga degli operai edili, mensilmente è previsto anche il calcolo di una maggiorazione dell’imponibile contributivo, ai fini previdenziali e assistenziali (Inps e Inail).Da dove nasce questo obbligo? Il D.Lgs. 314/1997 (art. 6, c. 6), in relazione agli importi e alle prestazioni erogati dalle Casse edili, prevede che “Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15% del loro ammontare”. Tale previsione era già stata in precedenza stabilita dal D.L. 82/1990. Si richiama anche la circolare Inps n. 125/1990.È quindi da intendersi imponibile, oltre alle maggiorazioni dovute per gli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie (18,50%), e alla maggiorazione per riposi annui (4,95%), anche un importo aggiuntivo calcolato in misura pari al 15% delle somme versate alle Casse edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, per tutti gli operai e apprendisti operai.Per il calcolo di detta quota ci si rifà alle istruzioni fornite dall’Inps, mutuandole anche per l’imponibile Inail, come però aggiornate in base alle novità e contribuzioni poi introdotte negli anni successivi.Nello specifico, tutti gli importi versati da...

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