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Imposte dirette 21 Aprile 2026

Diritti d’autore percepiti dal contribuente in regime forfetario

Nel regime forfetario, i compensi da diritto d’autore seguono regole diverse a seconda che siano o meno correlati all’attività professionale, con effetti su tassazione, ritenute e dichiarazione.

La normativa fiscale stabilisce che i compensi ottenuti dalla cessione di diritti d’autore sono qualificati come redditi assimilati al lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 2, lett. b) del Tuir. Tuttavia, per i contribuenti che adottano il regime forfetario, è previsto un trattamento specifico. La prassi dell’Agenzia delle Entrate, richiamata dalla circolare n. 9/E/2019 e dalla risposta all'interpello n. 517/2019, ha chiarito che i proventi da diritto d’autore percepiti da un contribuente in regime forfetario possono essere attratti nel regime agevolato solo se risultano correlati all’attività di lavoro autonomo svolta. In questo caso restano ferme le regole di determinazione proprie del diritto d’autore, cioè l’abbattimento forfetario del 25% oppure del 40% per i percipienti con meno di 35 anni, ma l’importo così ridotto confluisce nel reddito assoggettato a imposta sostitutiva del forfetario.

La correlazione si configura, in senso sostanziale, quando i proventi derivanti dal diritto d’autore non sarebbero stati percepiti senza l’esercizio continuativo dell’attività professionale. Dal punto di vista pratico, risulta evidente nel caso in cui il professionista realizzi contenuti pienamente allineati con la propria competenza tecnica, ad esempio articoli specialistici, contributi editoriali, materiali didattici o opere originali che scaturiscono direttamente da incarichi ricevuti oppure dall’esperienza e dal bagaglio professionale acquisito nel corso dell’attività. Proviamo a fare un esempio: se un consulente fiscale redige approfondimenti tributari per una rivista specializzata, il collegamento con la professione è normalmente difendibile, mentre se lo stesso soggetto percepisce compensi per un romanzo fantasy privo di nesso con l’attività esercitata, allora tale reddito rimane al di fuori del perimetro del regime forfetario.

Quando il diritto d’autore è correlato all’attività, il compenso concorre anche alla verifica della soglia di 85.000 euro per accesso o permanenza nel regime e va tassato con l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%, dopo il solo abbattimento del 25% o del 40%, senza applicare il coefficiente di redditività tipico dei compensi professionali ordinari. In parallelo, il committente non deve operare la ritenuta d’acconto, purché acquisisca dal professionista una dichiarazione con cui quest’ultimo attesta, sotto la propria responsabilità, la correlazione del compenso all’attività svolta in regime forfetario. Se invece la correlazione manca, il compenso da diritto d’autore resta assoggettato alla disciplina ordinaria: si applica comunque l’abbattimento del 25% o del 40%, ma il reddito non entra nel regime forfetario, ma subisce la ritenuta del 20% ed è attratto alla tassazione Irpef ordinaria.
È questo il passaggio che nella pratica genera più errori perché molti operatori tendono a considerare il regime forfetario come un contenitore generale di ogni compenso percepito dal professionista, mentre la prassi richiede un collegamento puntuale con l’attività autonoma esercitata.

Sul piano dichiarativo, i compensi correlati confluiscono nel quadro LM (righi da LM22 a LM27, colonna 4), mentre i proventi non correlati devono essere inseriti nel quadro RL come redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo. La corretta collocazione non è un dettaglio formale in quanto incide contemporaneamente su imponibile, soglia del regime, ritenute e coerenza dei dati che oggi emergono con sempre maggiore evidenza nei sistemi dichiarativi. In caso di controllo, è fondamentale disporre della documentazione che dimostri il collegamento tra l’attività svolta e il contenuto dell’opera (ad esempio contratto, incarico, dichiarazione o altri evidenti riferimenti). Un nesso chiaro, infatti, riduce il rischio di contestazioni sull’applicazione del regime forfetario. Nonostante la soluzione operativa attuale, in realtà, resta una criticità perché alcuni ritengono che i proventi da diritto d’autore non siano perfettamente assimilabili ai redditi professionali tassati dal regime forfetario. Pertanto, appare opportuno procedere con prudenza e con una valutazione caso per caso, evitando automatismi basati solo sull’argomento trattato o sul titolo dell’autore.