Con la sentenza 30.11.2018, n. 30990 la Corte di Cassazione ha stabilito il principio della prevalenza degli effetti della confisca penale sui diritti dei terzi creditori, ancorché sfociati nella notifica di un atto di pignoramento al debitore e precedenti al medesimo provvedimento di confisca di cui all’art. 240 del codice penale, secondo cui in caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
Nella sentenza, la Suprema Corte prende spunto da precedenti univoci secondo cui la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale dell’ordinamento. Con la conseguenza che, in tema di confisca prevista dall'art. 12-sexies D.L. 8.06.1992, n. 306, il diritto del creditore non può più essere tutelato davanti al giudice civile, quand’anche assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in tempo anteriore; fa eccezione il solo caso in cui il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto prima della confisca penale (cfr. Cassazione, Sez. 3, sentenza 7.10.2013 n. 22814 e Sez. 2, sentenza 12.02.2014, n. 22176).
Costituendo principio generale dell’ordinamento quello per cui gli effetti della confisca penale (di qualunque natura) prevalgono sui diritti...