L’art. 1, c. 92 della legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune modifiche nella qualificazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. In particolare, la normativa è intervenuta sulla qualificazione degli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, facendoli rientrare tra i redditi diversi.
Può essere utile ricordare che, in base alla previgente normativa ai fini Irpef erano classificabili tra i “redditi diversi” (se non costituenti redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) quelli derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. In particolare, la cessione dei diritti reali di godimento di beni immobili poste in essere da soggetti non imprenditori poteva essere classificata:
nell’art. 67, c. 1, lett. b) del Tuir, se relativa a diritti reali di godimento diversi dall’usufrutto (es. i diritti di superficie, d’uso e l’enfiteusi);
nell’art. 67, c. 1, lett. h) del Tuir, se relativa al diritto di usufrutto.
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