Accertamento, riscossione e contenzioso 02 Febbraio 2026

Diritto al contraddittorio ancora parziale

La Cassazione ribadisce la distinzione tra verifiche “in loco” e “a tavolino” ai fini del contraddittorio ex art. 12, c. 7 dello Statuto del contribuente, ma tale impostazione appare superata alla luce dell’art. 6-bis introdotto dal D.Lgs. 219/2023.

La Cassazione, con l’ordinanza 20.01.2026, n. 1273, per l’ennesima volta, in ordine all’art. 12, c. 7 dello Statuto del Contribuente, ha insistito sulla ragione della distinzione posta tra gli accertamenti eseguiti mediante accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente e quelli eseguiti presso gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, raccordandola alla considerazione che solo nella prima ipotesi essi sono caratterizzati dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell'interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali. A tale proposito si deve sottolineare come in dottrina si evidenzi che, poiché le verifiche fiscali avvengono su base documentale e a notevole distanza di tempo e poiché la documentazione non spiega sempre le ragioni per le quali una determinata operazione è stata eseguita, occorre procedere a “interpretare i documenti” e ciò a sistema significa incapsularli in una concreta realtà fattuale e ricongiungerli alle situazioni rilevanti ai fini della determinazione della ricchezza, in vista della successiva misurazione dei tributi. Si rende, quindi, necessario portare a corretta rappresentazione i fondamenti causali...

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