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Lavoro
07 Maggio 2021
Diritto al trasferimento per il lavoratore e L. 104/1992
Il diritto del lavoratore di essere trasferito più vicino al domicilio del parente assistito può essere negato solo se lede le esigenze economiche, produttive e organizzative dell'azienda, traducendosi in un danno per l'attività.
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di una dipendente di Poste Italiane ad essere destinata alla sede di lavoro più vicina al domicilio della madre e del fratello, a Napoli, ordinando alla società di procedere all'assegnazione, oltre che alla rifusione delle spese di lite. In particolare, è stato evidenziato che il diritto del dipendente ad essere assegnato alla sede più vicina al domicilio del familiare destinatario dell'assistenza, ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992, sussiste non solo all'inizio, ma anche nel corso del rapporto, precisando che esso è subordinato esclusivamente all'esistenza di un posto vacante, spettando alla parte datoriale la prova dell'esistenza di ragioni ostative all'assegnazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza 18.01.2021, n. 704, respingendo il ricorso dell'azienda soccombente, ha rilevato che la Corte d'appello, richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite n. 7945/2008, “ha posto in risalto il diritto soggettivo del dipendente che assista con continuità un familiare portatore di handicap di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza il proprio consenso, ovviamente ove ciò sia possibile e cioè qualora, in un bilanciamento tra gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il...