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Diritto 26 Marzo 2021

Diritto alla detrazione, una questione di sostanza

L’effettività “non contestata” di una determinata operazione commerciale supera eventuali aspetti formali come l’osservanza dei sottesi obblighi contabili.

Con un intervento che non lascia dubbi a differenti interpretazioni, la Cassazione (ordinanza 2.03.2021, n. 5599) riprende in maniera puntuale le SS.UU. (sent. 17757/2016), per ribadire un importantissimo principio di diritto, sovente mal compreso, secondo cui la detrazione ai fini Iva deve essere sempre riconosciuta e non può essere intesa come correlata e dipendente all'osservanza degli obblighi di contabilità, di fatturazione e dichiarazione. Unica condizione per procedere in tal senso è dettata dal fatto che l'operazione sottostante sia concretamente sussistente e reale in tutti i suoi elementi e che sia pertanto, in fatto e diritto, posta in essere tra soggetti passivi e abbia avuto a oggetto beni o servizi utilizzati ai fini di operazioni imponibili del cessionario, la cui prova certa possa essere acquisita dai dati dalle fatture o da altro documento equivalente. Tale conclusione aderisce perfettamente anche a un altro principio, quello della neutralità dell'imposta, di matrice eurounitaria, secondo il quale si esige che la detrazione dell'Iva versata a monte debba essere accordata, a patto che gli obblighi sostanziali risultino pienamente soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi. La pronuncia in epigrafe offre un importante spunto di riflessione su una tematica ricorrente nelle varie corti di giustizia tributaria, a causa di un diffuso fraintendimento sui meccanismi regolatori...

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