Secondo la Corte di Cassazione (ord. n. 14244/2021) l'imposta dovuta per l'iscrizione al Registro delle Imprese e le relative sanzioni si prescrivono in 5 anni e non in 10 anni.
Una società impugnava le intimazioni di pagamento emesse dalla società di riscossione afferenti al mancato versamento della tassa di iscrizione e dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio, lamentando l'avvenuta prescrizione quinquennale. In grado d'appello, la C.T.R., in ragione dell'assenza di un riferimento normativo al riguardo, sosteneva che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 C.C.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ricordava, in via preliminare, come fosse da affermare la natura di tributo del diritto camerale ad opera dell'art. 13, c. 3 L. 289/2002, e del successivo art. 5-quater, c. 1 D.L. 282/2002 (introdotto in sede di conversione dalla L. 27/2003).
Così individuata la natura del diritto camerale, lo stesso è disciplinato dall'art. 18 L. 580/1993 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), il quale prevede che sia versato con cadenza annuale in quanto finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di commercio.
Il diritto camerale è, dunque assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948, n. 4 C.C., che prevede la prescrizione quinquennale.
Tali tributi non richiedono, quanto...