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Lavoro
24 Luglio 2023
Diritto del coniuge divorziato a quota del TFR dell’ex coniuge
Al coniuge divorziato, nell’assegno di divorzio, spetta il 40% del TFR dell’ex coniuge, anche se liquidato successivamente, in rapporto agli anni in cui il matrimonio è coinciso con quel lavoro. (Tribunale di Palermo, sent. 30.3.2022).
Ai sensi dell’art. 12-bis L. 898/1970 il coniuge, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare dell’assegno previsto dall’art. 5 L. 898/1970, a una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Dall’esame della citata normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge, a condizione che sussistano le altre condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota di TFR presuppone i seguenti requisiti:
che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dell’obbligato, quest’ultimo sia ancora tenuto al pagamento dell’assegno di divorzio;
che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente con il rapporto di coniugio;
che il coniuge beneficiario non sia passato a nuove...