Diritto del lavoro e legislazione sociale 07 Febbraio 2025

Diritto del lavoratore disabile allo smart working

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 605/2025, ha affermato che il datore di lavoro è obbligato ad accomodamenti ragionevoli, per permettere al lavoratore disabile di espletare al meglio, anche in forma agile, la propria attività.

La Corte d'Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Nola, ha accolto la richiesta di un dipendente di un’azienda che si occupa di noleggi a lungo termine di poter svolgere in regime di lavoro agile le stesse mansioni svolte presso la sede di assegnazione. Considerati i gravi deficit visivi del lavoratore, invalido civile, la Corte “ha riscontrato violazione dell'art. 3, c. 3-bis D.Lgs. 216/2003, in relazione alla mancata adozione da parte della società di ragionevoli accomodamenti, prescritti dalla norma in funzione antidiscriminatoria con riguardo ai lavoratori con disabilità”, dopo aver verificato che le condizioni di salute del lavoratore rendevano l'accesso alla sede di lavoro molto difficoltosa.In proposito, è vero che “lo svolgimento di lavoro agile era regolato in azienda da accordo del 27.07.2017, da cui, però, erano esclusi i caring agents quali il ricorrente”, tuttavia, in base appunto all'obbligo di adottare ragionevoli accomodamenti per evitare disparità di trattamento del lavoratore con disabilità, i giudici territoriali hanno sancito che “andava verificata in concreto la possibilità di espletare la prestazione con modalità di lavoro agile, con oneri finanziari per la società, quali la fornitura di idonea strumentazione e la formazione, non eccessivi e dunque non irragionevoli” e che, a seguito della suddetta verifica, tenuto conto che l'espletamento della prestazione lavorativa in modalità di smart working era stato...

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