Diritto privato, commerciale e amministrativo
03 Gennaio 2026
Diritto dell’usufruttuario sugli utili
L’usufruttuario ha diritto ai frutti civili della partecipazione. È controverso se gli utili accantonati siano frutti. La Cassazione 2024 valorizza la natura economica dell’utile, riconoscendone la spettanza all’usufruttuario.
L’art. 2352 c.c., pur regolando l’esercizio dei diritti sociali in caso di usufrutto su azioni o quote, non contiene una disciplina espressa in ordine alla spettanza degli utili. La lacuna normativa impone quindi di fare riferimento ai principi generali in materia di usufrutto, in particolare all’art. 984 c.c., secondo cui all’usufruttuario spettano i frutti civili della cosa usufruita, maturati giorno per giorno per tutta la durata del diritto. La questione centrale riguarda l’individuazione di ciò che possa qualificarsi come “frutto civile” della partecipazione sociale. In particolare, è dibattuto se tale natura possa essere riconosciuta anche agli utili accantonati a riserva e successivamente distribuiti, ovvero solo agli utili di esercizio immediatamente deliberati e distribuiti.Secondo un orientamento tradizionale, fatto proprio dalla Massima del Consiglio Notarile del Triveneto H.I.27, la natura di frutto civile spetta esclusivamente agli utili di esercizio per i quali sia stata assunta una delibera di distribuzione.La decisione di accantonare l’utile a riserva viene interpretata come una vera e propria “capitalizzazione” dello stesso: l’utile perde la sua autonomia economica e viene definitivamente incorporato nel patrimonio sociale, trasformandosi in capitale. Ne consegue che la successiva distribuzione di riserve, siano esse formate da utili o da capitale, non rappresenta il pagamento di un frutto, ma l’attribuzione di una quota di...