HomepageDirittoDiritto privato, commerciale e amministrativoDiritto di accesso eredi: possono conoscere i beneficiari di polizze
Diritto privato, commerciale e amministrativo
11 Dicembre 2023
Diritto di accesso eredi: possono conoscere i beneficiari di polizze
Le compagnie assicurative devono consentire agli eredi che ne fanno richiesta l’accesso ai nominativi dei beneficiari indicati nelle polizze stipulate in vita da persone defunte, con particolare riferimento ai beneficiari di polizze vita.
Il Garante ha ritenuto opportuno alla luce delle numerose istanze (segnalazioni, reclami e richieste di parere) pervenute sul tema dell’accesso da parte di chiamati all’eredità e di eredi ai dati dei beneficiari di polizze assicurative stipulate in vita da persone decedute, fornire chiarimenti e indicazioni di carattere generale sulle suddette disposizioni, che hanno generato dubbi interpretativi, incertezze e difficoltà applicative sia per le imprese assicurative sia per gli interessati, anche in ragione delle contrastanti decisioni assunte dalla giurisprudenza di merito.
Il quadro normativo di riferimento può essere rappresentato dai seguenti articoli:
art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), nella nozione di “dato personale”;
art. 15 che sancisce il “diritto di accesso”, il cui obiettivo generale è quello di fornire agli interessati informazioni sufficienti, trasparenti e facilmente accessibili, sul trattamento dei dati personali che li riguarda, con il particolare riguardo al fatto che “Il diritto di ottenere una copia […] non deve ledere i diritti e le libertà altrui” (par. 4);
art. 2-terdecies, c. 1 D.Lgs. 196/2003 (s.m.i., Codice) “Diritti riguardanti le persone decedute” (vedere anche il Considerando 27 del RGPD);
art. 52, c. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e, infine, le Linee Guida n. 1/2022 in tema di “Esercizio dei...