RICERCA ARTICOLI
Lavoro 25 Febbraio 2020

Diritto di difesa del lavoro e audizione orale

Quale onere grava sul datore nei confronti di un dipendente che, ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, chieda di essere sentito nell'ambito del procedimento disciplinare a suo carico.

Come noto, in tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, a quest'ultimo è data facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa chiedendo, invece delle giustificazioni scritte, di essere sentito oralmente. A fronte dell'esercizio di tale diritto da parte del lavoratore, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione e di accertamento che le modalità di convocazione del lavoratore non siano contrarie a buona fede o alla lealtà contrattuale. Ciò non significa che il datore di lavoro il quale, dopo la richiesta del dipendente, lo abbia convocato per una certa data, sia tenuto a un differimento dell'incontro, se il dipendente si limita ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l'obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo quando risponda a un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. Peraltro, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato una sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di tale esigenza difensiva a fronte della mera malattia del dipendente. A parere della Suprema Corte, infatti, lo stato di malattia non integra, di per sé solo, un'impossibilità assoluta del lavoratore ad allontanarsi da casa, purché ciò non comporti rischi di aggravamento della patologia o ritardi nella ripresa del lavoro. Di conseguenza, la mera allegazione, ancorché certificata, della...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.