RICERCA ARTICOLI
Diritto 15 Luglio 2019

Diritto di espropriazione dei crediti del condominio


La Corte di Cassazione, con la pronuncia 14.05.2019, n. 12715, afferma un principio in materia condominiale, in riferimento alla possibilità di espropriare i crediti di un condominio. La fattispecie prevede che il creditore espropriante, dopo avere ottenuto un titolo esecutivo ai danni del condominio, ponga in essere una particolare procedura esecutiva, il pignoramento presso terzi, per cui si sostituisce al suo debitore nella riscossione delle somme dovute a quest'ultimo da parte di terzi soggetti. Tipica espropriazione presso terzi è il pignoramento delle somme depositate sui conti correnti, come anche il pignoramento del quinto dello stipendio o il pignoramento della pensione. Possono essere oggetto di pignoramento presso terzi oltre che somme di denaro, anche beni mobili, partecipazioni sociali, diritti di credito. Tecnicamente la procedura prevede che il terzo creditore rilasci una dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella quale specifichi di quali somme o beni è debitore e se su tali somme o beni vi siano vincoli, sequestri o precedenti pignoramenti. In questa prospettiva si pone il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata, secondo cui il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 C.C., inclusi i crediti vantati dal condominio nei...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.