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Lavoro 04 Novembre 2019

DIS-COLL, requisito contributivo

L'Inps ha fornito chiarimenti in tema di indennità di disoccupazione per collaboratori tramite messaggio 4.10.2019, n. 3606.

Il D.Lgs. 22/2015 aveva istituito in via sperimentale per il 2015 l'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che avessero perduto involontariamente la propria occupazione, in relazione agli eventi di disoccupazione successivi al 1.01.2015; la prestazione è stata poi prorogata per l'anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30.06.2017. Successivamente è stata la L. 81/2017 che, modificando e integrando la precedente normativa, ha disposto la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL e la sua estensione anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio, per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1.07.2017. Una novità in ordine al requisito contributivo richiesto per l'accesso alla prestazione DIS-COLL è stata, infine, introdotta dal D.L. 101/2019. Tale norma ha previsto che la prestazione sia riconosciuta ai soggetti che possano far valere anche un solo mese di contribuzione nel periodo dal 1.01 dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro, in luogo invece dei 3 mesi di contribuzione che erano richiesti in precedenza. In ragione di quanto sopra, quindi, per gli eventi di disoccupazione a far data dal 5.09.2019, la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: a) al momento della domanda di...

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