La normativa sul collocamento dei disabili prevede la possibilità in determinati casi di chiedere l’esonero parziale. La procedura è ormai consolidata (D.M. Lavoro 7.07.2000, n. 357): vedremo quando è possibile fruirne in via automatica.
La L. 12.03.1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", prevede all’art. 5, c. 4 la possibilità per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici di essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili eventualmente prevista. La modalità di richiesta di tale esonero è ormai pratica consolidata: si può procedere a tale richiesta quando le attività produttive presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;
particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La domanda viene presentata al competente servizio individuato dalle Regioni. La procedura precede solitamente una verifica “sul campo” dell’Ispettorato del Lavoro e per particolari esigenze può essere interessata anche l’ASL nella sua connotazione di vigilanza per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono previsti casi in cui però tale procedura può essere evitata: si tratta, va detto, di situazioni non diffuse e anzi piuttosto residuali.
L’art. 5 D.Lgs. 14.09.2015, n. 151, con l’inserimento dell'art. 5, c. 3-bis nella L. 68/1999, ha stabilito che si può usufruire di un...