RICERCA ARTICOLI
Lavoro 24 Settembre 2021

Disabili: la sanzione per omessa copertura della quota obbligatoria

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 17.06.2021, n. 966, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni ex art. 3, L. 68/1999 per più annualità.

L'art. 3 L. 68/1999 prevede che i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze persone disabili in misura variabile a seconda del numero complessivo di dipendenti assunti in azienda. L'art. 15, c. 4 della medesima legge prevede che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge tale obbligo senza che esso venga adempiuto per cause imputabili al datore di lavoro, quest'ultimo “è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, c. 3-bis al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”. La sanzione va applicata “a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all'obbligo di richiesta, non abbia proceduto all'assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l'impiego”; resta inteso che, come si rileva dall'inciso contenuto nell'art. 15, c. 4 ("per cause imputabili al datore di lavoro"), il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge, qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell'ufficio...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.