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Diritto 27 Dicembre 2021

Disapplicazione delle sanzioni tributarie

La verifica dei presupposti, fatte salve rare eccezioni, può essere esclusivamente effettuata dal giudice tributario e solo in presenza di una motivata richiesta avanzata dal contribuente.

La non applicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa è riscontrabile nelle seguenti disposizioni di legge: art. 8, D. Lgs. 546/1992 “La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza”; art. 6, c. 2, D. Lgs. 472/1997 “Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza”; art. 15, Dlgs 74/2020 “Non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza”; art. 10, c. 3, L. 212/1990 “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. Ed è proprio riferendosi a tale ultima norma (Statuto dei diritti del contribuente) che, in passato, autorevole dottrina ha affermato come, tra i diversi fattori determinanti per ottenere la disapplicazione delle sanzioni causa incertezza normativa, si annovera la formazione di giudizi contrastanti, specie se sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale. La Corte di Cassazione (sentenza 28.01.2021, n. 1893) ha tuttavia recentemente stabilito che questa discordanza non può scaturire da 2 sole pronunce di...

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