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Accertamento, riscossione e contenzioso 12 Marzo 2026

Disapplicazione sanzioni per incertezza normativa: istanza necessaria

La Cassazione chiarisce che il giudice tributario non può intervenire d'ufficio: l'esimente va sempre richiesta dalla parte.

C'è una questione che torna periodicamente a dividere la giurisprudenza tributaria, e che la Cassazione ha di recente rimesso al suo posto con un'ordinanza destinata a fare scuola. Si tratta del meccanismo di disapplicazione delle sanzioni amministrative in presenza di quella che tecnicamente si definisce obiettiva incertezza normativa: un istituto noto, ma la cui attivazione, come ricorda la Quinta Sezione con l'ordinanza 17.02.2026, n. 3466, non può mai avvenire per iniziativa autonoma del giudice. Serve, invece, una richiesta tempestiva e specifica del contribuente. Con questa pronuncia la Sezione tributaria risolve espressamente il contrasto giurisprudenziale aperto dalla Cassazione, Sez. V, con l’ordinanza n. 2604/2024, la quale aveva ammesso la rilevabilità d'ufficio dell'esimente: un orientamento che il Collegio ritiene ora di dover superare, tornando all'indirizzo maggioritario precedentemente consolidato.La vicenda che ha originato il pronunciamento riguarda una contribuente la cui posizione fiscale era finita sotto la lente del fisco per l'Iva dell'anno d'imposta 2007. Al centro della disputa stava la corretta qualificazione di un'operazione commerciale, tecnicamente definita "operazione a premio", con cui si cedeva gratuitamente il prodotto meno costoso a chi acquistava almeno 3 articoli entro un tetto di 50 euro ciascuno. L'Agenzia delle Entrate aveva ricondotto la fattispecie nell'ambito delle operazioni a premio di cui all'art. 3 D.P.R. 430/2001, con...

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