La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. IV, con sentenza 23.07.2026, n. 5158, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 2193/2021.
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con il quale si contestavano al contribuente maggiori somme ai fini Irpef, addizionale regionale e Irap. Il giudice di primo grado aveva respinto nel merito le contestazioni del contribuente, ritenendo legittimo il recupero fiscale, ma aveva annullato d’ufficio le sanzioni applicate dall’Ufficio. L’annullamento era stato motivato dalla ritenuta sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa in materia di beni ammortizzabili e dal comportamento collaborativo del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione limitatamente alla parte relativa alle sanzioni, chiedendo anche la condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio. Il contribuente non si è costituito nel grado di appello.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme presuppone una specifica domanda del contribuente. Tale principio deriva dall’art. 8 D.Lgs. 546/1992, dall’art. 6, c. 2 D.Lgs. 472/1997 e dall’art. 10, c. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).
Secondo la Corte, l’incertezza normativa oggettiva può ricorrere quando la disciplina applicabile presenti prescrizioni plurime e di difficile coordinamento, caratterizzate da elementi concreti di confusione. Tuttavia, l’onere di allegare e dimostrare tali elementi grava sul contribuente. Il giudice tributario, pertanto, non può applicare d’ufficio l’esimente, né annullare autonomamente le sanzioni in assenza di una specifica richiesta della parte interessata.
Nel caso esaminato, il contribuente non aveva formulato alcuna domanda di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto illegittimo l’annullamento d’ufficio disposto dal giudice di primo grado e ha riformato la sentenza limitatamente a tale profilo. Restano quindi confermate le statuizioni relative alla legittimità delle poste recuperate a tassazione.
La Corte ha inoltre condannato il contribuente, quale parte soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate per entrambi i gradi di giudizio.
In sintesi, il principio enucleato in tema di sanzioni non lascia spazio a valutazioni discrezionali del giudice: la disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa non può essere disposta d’ufficio. Occorre, infatti, che il contribuente formuli una specifica domanda e alleghi gli elementi concreti dai quali deriva l’incertezza interpretativa. In mancanza di tale richiesta, le sanzioni non possono essere annullate per iniziativa autonoma del giudice.
